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Quesito: il numero di partita Iva, attribuito dagli uffici dell'Agenzia a quanti intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, deve o meno essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico? Questo è stato il quesito posto all’Agenzia delle Entrate in riferimento al D.P.R. 633/1972 in particolare l’articolo 35 , comma 1, che dispone che " ... L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto ...” e il secondo comma del medesimo articolo lett.e dispone successivamente,“ dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider; ..." Da un’interpretazione sistematica delle disposizioni in commento emerge che l’adempimento previsto all’articolo 35, comma 1, ha natura e finalità differenti rispetto a quello contenuto nel comma 2, lettera e), limitato ai soli soggetti che effettuano attività di commercio elettronico. L’obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività. Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall’articolo 35, comma 1. L’articolo 35, comma 2, lettera e), concerne, invece, il contenuto della dichiarazione di inizio attività, la cui presentazione è un adempimento che precede l’attribuzione della partita Iva ed è finalizzato, fra l’altro, all’acquisizione da parte dell’Amministrazione finanziaria delle informazioni inerenti all’attività da esercitare.
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