WLC - Web Legal Consulting - Consulenza Legale Informatica - Privacy e riservatezza
 
Ritorna per gli utenti Internet italiani il pericolo legato alle finte proposte di lavoro, ed ancora una volta per i malcapitati, allettai dal miraggio di uno stipendio mensile superiore a quello delle più rosee aspettative,
 
Privacy e riservatezza

 

 Il cliente che accede nel sito e-commerce per fare acquisti, deve registrarsi, inviando informazioni che lo riguardano, la residenza, dati anagrafici, ecc., tutti dati personali che vengono conservati nel data base del sito. Tutte le operazioni di comunicazione, registrazione, archiviazione, rientrano nella categoria del “trattamento dei dati personali” disciplinato dal Codice della Privacy . Rispetto alla normativa precedente , ora non è necessario chiedere il consenso del trattamento in quando “è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato ”. In un rapporto contrattuale non c’è bisogno del consenso, ma della sola informativa, se i dati sono utilizzati per la stretta esecuzione del contratto.

Gli obblighi del professionista è quello di rendere disponibile l’informativa sull’utilizzo dei dati del cliente, in dettaglio (art. 13) l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto:

a)    le finalità e le attività del trattamento cui sono destinati i dati;
b)    la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c)    le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d)    i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e)    diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali (art. 7);
f)    gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le attività attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.


Quanto riguarda la lett. e, diritti di accesso, disciplinato dall’art. 7 della stessa normativa, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Nella informativa da inserire

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.


L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.


L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

 

Sanzioni

L’art. 15 stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile”. Nel secondo comma amplia la tutela: “il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11" .
Nel caso di omessa o inidonea informativa all'interessato indicato dall’art. 13, si è puniti “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore”.
Nella cessazione (art. 16 lett. b), per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono ceduti ad altro titolare e questi sono destinati ad un trattamento in termini non compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti si è puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro (art. 162 comma 1).
Nel trattamento illecito di dati l’art. 167 comma 1 stabilisce che “chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129 ( elenchi di abbonati ), e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”. Nel secondo comma sempre dell’art. 167 punisce “chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”.

 

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