(D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001)
La natura giuridica viene ricondotta nell’ambito della fattispecie della promessa al pubblico prevista e disciplinata dagli articoli 1989 e ss. del codice civile. Essa, come è noto, costituisce un negozio unilaterale non recettizio che si intende perfezionato con la sola dichiarazione del promittente e, pertanto, produce effetto, nel senso di vincolarlo, non appena la sua volontà viene esteriorizzata, resa pubblica, senza necessità dell’accettazione. Trattasi, in concreto, di un’obbligazione in incertam personam che va in ogni caso adempiuta; una sua eventuale revoca potrà adottarsi solo per giusta causa e sarà efficace solo se resa pubblica con le stesse modalità usate per la promessa. Lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di “favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali” (comma1 dell’articolo 1 del Regolamento - D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001). La disposizione regolamentare prevede, però, anche che l’oggetto della manifestazione a premio possa consistere nel perseguimento di un fine “anche in parte commerciale” facendovi, evidentemente rientrare quelle fattispecie di iniziative che, pur costituite da eventi di carattere non commerciale (es. sportive, culturali, etc.) presentino un evidente collegamento tra promessa di un premio e l’immagine della ditta, del marchio o di un prodotto commerciale.
Le manifestazioni a premio si dividono in “concorsi ” ed “operazioni ” a premio.
A distinguerle è: l’obbligatorietà dell’acquisto e/o della vendita del prodotto promozionato, nelle operazioni a premio; l’alea, l’abilità, la capacità personale od altra eventualità nei concorsi a premio. In particolare, si realizza l’operazione a premio quando, a seguito dell’acquisto o vendita di un prodotto, viene conferito a tutti i partecipanti il premio promesso; il concorso a premio, invece, quando un’iniziativa commerciale prevede che, con o senza l’acquisto del prodotto e/o del servizio, il premio è attribuito solo ad alcuni dei partecipanti. Entrambe, di norma, si caratterizzano per il perseguimento di un fine squisitamente commerciale, quale ad esempio l’incremento delle vendite di un prodotto o la promozione del marchio o dell’immagine commerciale. Ove, pertanto, vengano poste in essere attività promozionali che non possiedano in tutto o in parte gli elementi essenziali o non assolvano le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del Regolamento (D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001), esse avranno tutt’altra qualificazione o rientreranno nei casi di esclusione previsti dal successivo articolo 6. I destinatari delle manifestazioni a premio sono non solo i consumatori, quali soggetti fruitori finali del prodotto o del servizio promozionato, ma anche tutta una serie di altri soggetti individuati dalla norma nei rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e dipendenti che professionalmente cooperano nel processo di vendita ancorché non assumano la veste di alienanti nel contratto di compravendita. Nella previsione legislativa è caratterizzante solo la circostanza che il soggetto con il suo acquisto o con la sua intermediazione nello scambio ha determinato la commercializzazione di prodotti o di servizi. Le manifestazioni a premio sono, come detto, eventi commerciali cui viene ricollegata la promessa di un premio a fronte dell’acquisto o non del prodotto o del servizio. La gratuità è pertanto la caratteristica essenziale di tutte le manifestazioni a premio, con il conseguente divieto di maggiorare il prezzo del prodotto o servizio promozionato. La partecipazione all’evento deve essere quindi assolutamente gratuita. Principio che deve intendersi appieno rispettato sia in presenza dell’acquisto del bene oggetto della promozione sia anche quando venga richiesta una partecipazione diretta del destinatario (attraverso il pagamento) all’acquisizione del premio. Ci si verrebbe a trovare in un contesto totalmente diverso qualora, in assenza di obbligo d’acquisto del prodotto (nel caso di concorsi a premio), la partecipazione venisse condizionata al pagamento di una somma di denaro: si realizzerebbe, in tal caso, una fattispecie ben diversa riconducibile ai giochi in genere ed alle lotterie in particolare (materia che la legge riserva allo Stato) rappresentando la somma corrisposta il pagamento di una posta di gioco; analogamente, avverrebbe in presenza di una dimostrata diretta maggiorazione del prezzo del prodotto desumibile da una palese sproporzione tra il costo di produzione ed il prezzo di vendita. Allorquando, invece, l’eventuale esborso di una somma di denaro venga richiesto per consentire al destinatario la possibilità di partecipare all’assegnazione del premio promesso, il principio della gratuità viene garantito se quel costo viene contenuto nei limiti della ordinaria spesa da sostenere per l’invio della cartolina o per una telefonata a tariffa unica o agevolata che non si protragga oltre il tempo necessario per comunicare il riferimento alla manifestazione ed i dati personali. La durata delle manifestazioni a premi varia, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3 del Regolamento, a seconda che si tratta dei concorsi o delle operazioni. Durata I concorsi non possono esser svolti per un periodo di tempo superiore ad un anno; le operazioni a premi, per un periodo non superiore ai cinque anni dalla data d’inizio. La data d’inizio della manifestazione a premio coincide, di regola, con la sua pubblicizzazione vale a dire con il momento in cui il contenuto dell’iniziativa (la promessa di cui all’art.1989 c.c.) viene portato a conoscenza del pubblico dei destinatari con i mezzi più opportuni (giornali, radio, tv, manifesti, avvisi, etc.). Alla scadenza del termine la manifestazione si conclude e la promessa si estingue senza bisogno di revoca alcuna. La revoca, può, però aversi prima del termine indicato solo se determinata da giusta causa purché sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. In ogni caso essa non ha effetto retroattivo (art.1990 c.c.). Nel periodo di durata massima dell’iniziativa deve farsi rientrare ogni fase della manifestazione quale quella della validità della partecipazione e/o del ritiro di eventuali tessere o cartoline nonchè la fase dell’individuazione del vincitore ed il termine ultimo per richiedere il premio. Scaduto quest’ultimo termine, nei concorsi a premi, sarà consentito procedere alla devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale del premio non richiesto o non assegnato. L’ambito territoriale delle manifestazioni a premi dovrà essere indicato tra le condizioni di partecipazione. E’ bene precisare che le manifestazioni e le attività ad esse connesse, così come disciplinate dal Regolamento, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano e possono, pertanto, essere svolte sull’intero territorio italiano o parte di esso. E’ consentito il loro svolgimento anche sul territorio della Repubblica di San Marino in attuazione della legge 6 giugno 1939 n.1320 che dà esecuzione alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma fra l’Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939 e che all’art.4 testualmente recita: “ I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell’altro, all’esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali”. Unica eccezione al vincolo della territorialità è la possibilità prevista dal comma 6 dell’articolo 1 del Regolamento di effettuare anche fuori del territorio dello Stato le attività di confezionamento del prodotto oggetto della promozione. Ed a questo proposito si ritiene utile precisare che unitamente al confezionamento del prodotto è consentito effettuare all’estero anche le operazioni di inserimento nel prodotto stesso dei titoli vincenti e non vincenti dei concorsi che utilizzano tali modalità di attribuzione del premio.
Violazioni | Sanzioni | Effettuazione di manifestazioni vietate | Da una a tre volte l'ammontare dell'IVA dovuta per un importo comunque non inferiore a € 2.582,28. Pubblicazione, a spese del promotore, attraverso i mezzi di comunicazione individuati dal Ministero, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata | Continuazione della manifestazione quando ne è vietato lo svolgimento | Sanzione precedente raddoppiata | Effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione o comunicazione priva del regolamento o della documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione | Da € 2.065,83 a € 10.329,14 | Comunicazione inviata successivamente a ll'inizio della manifestazione, ma prima della constatazione di eventuali violazioni | Riduzione al 50% della sanzione prevista | Effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione e nel regolamento ad essa allegato | Da € 1.032,91 a € 5.164,57 |
|