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Tutela della privacy sul posto di lavoro: problema acuito dall'uso di Internet e sul quale le decisioni legali non sempre sono coerenti

 
Contratti online

 

Con il D.Lgs. 206/2005 entra in vigore nell’ordinamento italiano il Codice del Consumo, rappresenta il testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Per la prima volta, il Codice fa assumere un autonomo rilievo al diritto dei consumatori nell’ambito dell’ordinamento civile e la sua articolazione si ispira alle teorie sul processo di acquisto. Il Codice riunisce, coordina e semplifica le disposizioni normative incentrate intorno alla figura del consumatore, come cittadino conscio dei propri diritti e doveri. A tale scopo l’art. 146 abroga quelle discipline che sono regolate dal codice, in particolare per il commercio elettronico :

-    il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (art. 146 lett. c);
-    il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (art. 146 lett. h);
-    il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (art. 146 lett. q);
-    il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (art. 146 lett. p).


Rimangono ancora applicabile:

-    le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio (art. 61);
-    le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (art. 52 comma 5 e art. 68).


Il Codice è orientato a favorire l’informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto.
Vengono definiti inoltre in modo chiaro i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva.


Informazioni per il consumatore


Il fornitore deve innanzitutto adempiere ai seguenti due obblighi informativi (art. 52 comma 1):

1)    sulla schermata finale di conferma dell’ordine del prodotto o di richiesta del servizio devono essere indicati tassativamente i seguenti dati:

a)    identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;
b)    caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c)    prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d)    spese di consegna;
e)    modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f)    esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
g)    modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h)    costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i)    durata della validità dell’offerta e del prezzo;
j)    durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2)    Possibilità per il consumatore di stampare o di operare un download della summenzionata schermata sia prima della conferma mediante pulsante o click del mouse che dopo ed obbligo di chiedere una seconda volta la conferma dell’ordine. La stampa della schermata di conferma serve per dimostrare l’avvenuto ordine (art. 52 comma 2) e contenere (art. 53 comma 1):

a)    un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ( art.64, inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3);
b)    l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
c)    le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d)    le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.


Nel quinto comma dell’art. 52 sottolinea che “in caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”(vedi paragrafo 1.3.3 Regolamentazione dei contratti conclusi per via elettronica).

 

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