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Al via il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
 
Commercio elettronico
 
Occorre definire il “commercio elettronico” ai fini delle disposizioni contenute nella normativa applicabile . Una prima indicazione per tale individuazione ci viene fornita dalla Commissione UE che, nella Comunicazione “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico” , definisce il “commercio elettronico” come “lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni”.

La definizione offre un primo significativo dato: il commercio elettronico non è solo quello relativo agli scambi realizzati tra computer collegati in una rete telematica (come Internet), ma a tutte le fattispecie che implicano l’adozione di strumentazioni elettroniche, indipendentemente dalle modalità e dalle procedure seguite, si pensi alle televendite in radiodiffusione, alle applicazioni su reti “proprietarie” pubbliche o private, nonché alle c.d. offerte off-line, per es. tramite cataloghi su CD-Rom, ecc..

Un’altra indicazione che si può ravvisare dall’approccio descrittivo del legislatore comunitario consiste nel fatto che il commercio elettronico non si esaurisce nello strumento utile per il contatto tra fornitore e compratore, ma si estende a tutte le fasi della distribuzione (eccettuata la consegna che, se si tratta di beni materiali, avverrà tramite i consueti canali): dalla ricerca del potenziale compratore, alla fase della trattativa e negoziazione, alla stipulazione del contratto, al pagamento dei prodotti o servizi acquistati. Il legislatore comunitario  inserisce il commercio elettronico nell’alveo dei "servizi della società dell’informazione ", intendendosi  per tali "qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, cioè della persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, anche per ricercare o rendere accessibili delle informazioni".
Molto importante poi, la rilevanza che il legislatore ha dato al documento informatico  e con il D.P.R. n. 513/97  attribuendo validità e rilevanza ai documenti informatici, costituendo pertanto la base per la contrattazione su Internet, superando i dubbi e le difficoltà di un riconoscimento ai contratti digitali della stessa tutela che l’ordinamento appresta al documento cartaceo tradizionale.
 

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