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Organi di stampa hanno dato grande risalto alla sentenza della Corte di Cassazione Sezione III Penale, 9 gennaio 2007 (dep.), n. 149
 
Utilità della Consulenza

 

web_legal_consultingLa consulenza legale informatica ha come obiettivo di intervenire nella fase prodromica di ogni attività inerente al web, che può essere la registrazione di un dominio, la messa in opera di un sito e-commerce,  la conclusione di un contratto on line, creazione di operazioni a premio o telemarketing. Il vantaggio è quello di evitare eventuali problematiche future derivante dalla mancata conoscenza da parte dell'utente della materia di diritto informatico. La legge stabilisce dei parametri sia tecnici che legali, la mancanza dei quali, fa scaturire sanzioni di natura pecuniaria. Qui di seguito indichiamo alcuni esempi che danno un idea a cosa si potrebbe andare in contro se non vengono seguiti questi criteri:

Sito e-commerce

Tutti possono svolgere attività e-commerce, ma non tutti sanno gli aspetti legali per esercitarla. Alla fine del 2005 (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) è stato pubblicato il Codice del Consumo che è orientato a favorire l’informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto. Il fornitore (o il gestore del sito ) deve innanzitutto adempiere agli obblighi informativi. Se ad es. il professionista “ non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all’incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all’articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 (cinquecentosedici) a euro 5162 (cinquemilacentosessantacinque)” (art. 62) e la disposizione si applica “anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso” (art. 65 comma 4)

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